L’approvazione del bilancio successivo limita l’impugnazione del precedente
Per il Tribunale di Milano il verificarsi di tale evento fa venir meno l’interesse ad agire, con decadenza dal potere di impugnare rilevabile d’ufficio
L’art. 2434-bis comma 1 c.c. è inderogabile e finalizzato a tutelare interessi generali; esso si traduce in una decadenza dal potere di impugnare rilevabile d’ufficio dal giudice. L’inammissibilità della domanda, peraltro, non preclude in assoluto al giudice di conoscere in via incidentale le censure rivolte al bilancio dell’esercizio precedente, a condizione che tali rilievi siano strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo.
Sono queste alcune delle importanti precisazioni rese dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 8436/2016.
Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione ...
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