Per la compensazione dei debiti fiscali degli avvocati c’è la circolare esplicativa
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato ieri la circolare esplicativa 3 ottobre 2016 del dipartimento Affari di Giustizia riguardante la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del DM 15 luglio 2016.
Si ricorda che la funzionalità per esercitare l’opzione per utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma sarà resa disponibile, per l’anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista. Gli utenti dovranno altresì aver comunicato in piattaforma l’iscrizione ad un albo degli avvocati e il possesso di un certificato di firma digitale.
La circolare ricorda che la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) a cui fare riferimento è reperibile all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.
Inoltre, tra le altre cose, precisa che le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti.
Mentre, però, le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al § 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati).
Essendo le funzionalità per l’invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, il Ministero della Giustizia si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento.
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