Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori
Per la Cassazione, l’ipotesi di reato permane solo in caso di sfruttamento di minori
Il DLgs. 8/2016 ha introdotto importanti disposizioni in materia di depenalizzazione, nel cui campo di applicazione ricadono anche diverse fattispecie rinvenibili nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Con la sentenza n. 43926/2016, depositata ieri, la Terza sezione penale della Cassazione ha infatti annullato una precedenza decisione di un Tribunale marchigiano in quanto il fatto in esame, ossia l’illecita somministrazione di lavoro, non rappresenta più un’ipotesi di reato.
Per effetto del DLgs. 8/2016, le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, come nel caso della sentenza in esame, sono ora soggette al pagamento della sanzione amministrativa, e tale disposizione riguarda anche quelle commesse anteriormente all’entrata in vigore ...
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