Rimorchi e autocarri dall’Albania esenti da diritto fisso
In conseguenza dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008 n. 10, è stato pubblicato, nella G.U. n. 244 del 18 ottobre, il DM 3 ottobre 2016 recante “Modalità di concessione della esenzione dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti”.
Il decreto, in particolare, stabilisce che sono esenti dal pagamento del diritto fisso istituito con la L. 28 dicembre 1959 n. 1146 i trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
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