Nullo l’accertamento IVA se le ragioni del contraddittorio sono serie
La giurisprudenza coglie nel segno il principio delle Sezioni Unite: non basta dire che l’accertamento sarebbe comunque stato emanato
È nullo l’avviso di accertamento “a tavolino” emesso, ai fini IVA, senza contraddittorio preventivo, se il contribuente avrebbe potuto far valere in tale confronto argomentazioni che avrebbero potuto condurre a diverse conclusioni accertative, per la loro “serietà”, confermata anche dal fatto che i giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso sulla base di esse.
È quanto stabilito dalla C.T. Reg. dell’Aquila, con la sentenza n. 861 del 28 settembre scorso.
Il punto di partenza non può che essere l’ultimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui, in relazione ai tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo se previsto dalla legge; di contro, per quelli armonizzati come l’IVA, avendo luogo la diretta applicazione
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