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Il Consiglio di Stato annulla il contributo per il permesso di soggiorno

/ REDAZIONE

Sabato, 29 ottobre 2016

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Gli stranieri che richiedono il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno più pagare il contributo variabile da 80 a 200 euro ex art. 5 comma 2-ter del DLgs. 286/98 (TUI). Con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre, infatti, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR del Lazio del 24 maggio 2016 n. n. 6095 con la quale era stato annullato il contributo economico a carico del cittadino straniero per il rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno.

Lo stesso Ministero dell’Interno ha dato notizia dell’effetto “pratico” della sentenza con la nota n. 43699/2016, precisando che resta dovuto il versamento del costo del pse (permesso di soggiorno elettronico) ma non il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Dunque, tutte le istanze, comprese quelle ancora in fase di istruttoria o in attesa di consegna del titolo dovranno essere portate a compimento senza il citato contributo.

Si ricorda che con la sentenza n. 6095/2016 il TAR del Lazio ha disapplicato, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria, l’intero comma 1 dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2011, che definisce gli importi dei contributi dovuti dagli stranieri per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 2 settmbre 2015 (causa C-309/14), infatti, pur riconoscendo il diritto degli Stati membri a subordinare alla riscossione di contributi il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della Direttiva 2003/109, ha altresì stabilito che il contributo richiesto dallo Stato italiano per i soggiornanti di lungo periodo (200 euro) è da ritenersi “sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”.

Con un successivo ricorso proposto dal Governo, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza cautelare, aveva sospeso l’esecutività della citata sentenza del TAR del Lazio. Tuttavia, la sentenza del 26 ottobre ha confermato la posizione assunta da quest’ultimo. Ora toccherà alle Amministrazioni competenti rideterminare l’importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/109/CE.

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