I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi
La Cassazione ha ribadito che l’attività produce comunque reddito imponibile ai fini IRPEF e, se abituale, sconta anche l’IVA
L’esercizio dell’attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini IRPEF, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi. Inoltre, qualora sussista anche il requisito dell’abitualità di tale attività, quest’ultima risulta anche soggetta ad IVA.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22413 di ieri.
Occorre premettere che l’attività di meretricio in Italia non è proibita, ma è semplicemente considerata contraria al buon costume. Qualora, tuttavia, l’attività sia svolta nell’ambito dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione, attività esplicitamente represse dall’art. 3 della L. 20 febbraio 1958 n. 75, i relativi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41