Patto di garanzia dell’agente valido oltre i limiti di legge
È sufficiente che sia consapevole del rischio di insolvibilità del terzo e accetti comunque l’incarico contro il volere del preponente
Il patto con cui l’agente si obbliga nei confronti del preponente a garantire l’adempimento del terzo è disciplinato dall’art. 1746 terzo comma c.c. In base alla norma citata, è vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità anche solo parziale per l’inadempimento del terzo. Sono previste tuttavia deroghe purché, nel concordare di volta in volta la concessione di un’apposita garanzia, si osservino determinate cautele: si limiti la garanzia a specifici affari determinati individualmente, di particolare natura o importo; sia previsto un corrispettivo a favore dell’agente; l’obbligo assunto dall’agente non sia superiore alla provvigione pattuita per l’affare cui si riferisce (art. 1746 terzo comma c.c.).
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