Per dedurre le polizze per rischio morte amministratori sopravvivenza decisiva
Secondo la C.T. Prov. Agrigento, solo se la sopravvivenza è determinante per il proseguimento dell’attività verrebbe rispettato il requisito dell’inerenza
Sono deducibili in capo ad una società in accomandita semplice i premi pagati per la polizza relativa al rischio di morte dell’amministratore soltanto qualora la sopravvivenza in vita dell’assicurato assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica. È quanto emerge dalla C.T. Prov. Agrigento n. 1840/7/15, in merito ad una controversia relativa alla possibilità di dedurre i premi pagati da una sas per una polizza di assicurazione in caso di morte “key-man a vita intera” in cui l’assicurato è il socio accomandatario e il beneficiario della polizza è la società stessa.
In linea generale, la deducibilità dal reddito d’impresa dei premi delle polizze stipulate per il rischio di morte o invalidità degli ...
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