Il Ministero modifica la durata del trattamento di CIGS per le aree di crisi industriale complessa
Con la circolare n. 35 pubblicata ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto in materia di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, apportando una rettifica alla precedente circolare n. 30 del 14 ottobre (si veda “CIGS «extra» in aree di crisi industriale complessa con accordo governativo” del 15 ottobre 2016), laddove venivano fornite istruzioni in merito alla durata del trattamento.
Nell’occasione, il Ministero aveva infatti specificato la possibilità di concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria della durata di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, purché l’accordo fosse sottoscritto nell’anno 2016, con presentazione della domanda e inizio delle sospensioni o riduzioni di orario sempre nel corso di quest’anno.
Tuttavia, tali tempistiche sono state ritenute troppo “serrate” da parte di imprese, parti sociali e regioni, con conseguenti difficoltà nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze.
Preso atto di ciò, con la circ. n. 35/2016 il Ministero decide quindi di agevolare la possibilità di accedere al trattamento stabilendo che il trattamento di CIGS a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa ex comma 11-bis dell’art. 44 del DLgs. 148/2015 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.
Inoltre, in considerazione della specialità della normativa in esame e tenuto conto della complessità del procedimento per la concessione del trattamento, al fine di garantire l’effettiva fruibilità da parte delle imprese, si ritiene che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento anche se l’accordo in sede ministeriale viene sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e anche se la presentazione dell’istanza avvenga oltre tale data.
Si ribadisce, infine, la possibilità di concedere il trattamento in questione sino al limite massimo di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, fermo restando l’inizio delle sospensioni o riduzioni d’orario nel 2016, nel rispetto del limite di spesa complessivo e di quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.
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