Confermata l’esenzione IVA per i soggetti con volume d’affari annuo massimo fino a 65.000 euro
Con la decisione di esecuzione n. 1988 dell’8 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 novembre, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 il regime speciale di esenzione IVA per i contribuenti minimi (fino a un volume d’affari annuo massimo di 65.000 euro), applicando in tal modo una misura speciale di deroga all’art. 285 della direttiva 2006/112/CE.
In merito, si ricorda che, inizialmente, con decisione 2008/737/CE del Consiglio, l’Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 30.000 euro fino al 31 dicembre 2010. L’applicazione della misura di deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio e fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, che ha inoltre aumentato la soglia massima di esenzione autorizzata fino a un volume di affari annuo di 65.000 euro.
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