Legittimo il canone di locazione «a scaletta»
Spetta al conduttore dimostrare che il canone differenziato ha il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria
Nell’ambito delle locazioni commerciali, è legittima la clausola con cui viene pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto contrattuale, salvo che le parti non abbiano in realtà, con tale patto, voluto neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, aggirando i limiti posti dall’art. 32 della L. 392/78.
Tale principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 22908 del 10 novembre 2016.
Nel caso di specie, i giudici del merito – il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi – statuivano la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione, concluso tra una snc e il proprietario dell’immobile, per inadempimento della società ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41