Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro
Per la Cassazione si tratta di una violazione sostanziale
L’omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili ne comporta l’indeducibilità ai fini delle imposte sul reddito, trattandosi di una violazione sostanziale e non meramente formale. L’ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24385 di ieri.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPR 600/1973, società, enti e imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione. I commi 2 e 3 disciplinano il contenuto del registro e le annotazioni che il contribuente deve apporre, compresa l’indicazione delle quote di ammortamento annuale dei vari cespiti.
Nel caso di specie, una società aveva dedotto circa 20.000 euro di quote di ammortamento che, però, non aveva annotato ...
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