Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese «minori»
Rivisto il criterio di imputazione temporale dei componenti rilevanti, che peraltro restano i medesimi
La legge di bilancio 2017 interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il comma 1-bis all’interno dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97. Si dispone, in particolare, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP sia determinata secondo i criteri di cui all’art. 66 del TUIR.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d’impresa (si veda “Imprese «minori» con tassazione per cassa dal 2017”
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