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DURC on line sotto la lente dell’INAIL

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 dicembre 2016

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Con la circolare n. 48/2016, l’INAIL ha fornito alcune precisazioni sulle semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dopo le novità introdotte dal DM 23 febbraio 2016.

Si ricorda che il decreto appena citato interviene sulla disciplina del “DURC on line” di cui al DM 30 gennaio 2015, apportandovi le modifiche che il Ministero del Lavoro ha illustrato nella circolare n. 33/2016 (si veda “Col DURC on line verifica anche per le imprese con CCNL edile” del 3 novembre).

Riprendendo i chiarimenti ministeriali, l’INAIL ricorda che, per quanto riguarda la regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia, la modifica introdotta ha voluto precisare che, ai fini del DURC, il riscontro della regolarità dei versamenti contributivi alle Casse edili riguarda anche le imprese che, benché classificate in un settore diverso dall’edilizia, applichino il relativo contratto.

Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, invece, le novità riguardano le disposizioni, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del DM 30 gennaio 2015, che riconoscono alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/1999 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura. 
Con il DM 23 febbraio 2016, l’ambito di applicazione di queste misure viene esteso alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle che, in amministrazione straordinaria, intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o del programma di cui al DL 347/2003.

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