Obbligo di trasmissione telematica escluso per le biglietterie automatiche
Il nuovo obbligo previsto a partire dal 1° aprile 2017 non si applica agli apparecchi che emettono biglietti per il trasporto e per la sosta
Con la risoluzione n. 116 pubblicata ieri, 21 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla definizione dei confini applicativi del nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi per i gestori di distributori automatici, precisando che detto obbligo non si estende alle biglietterie automatiche che rilasciano titoli di viaggio o per la sosta nei parcheggi.
Pertanto, anche dopo il 1° aprile 2017, i dati dei corrispettivi relativi a tali documenti non dovranno essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento si è reso necessario in quanto l’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015 ha previsto l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41