Pagamento dei dazi in Dogana entro dieci giorni
Può tuttavia accadere che il termine venga sospeso o che sia concessa una dilazione di trenta giorni
Nell’ipotesi in cui sorga un’obbligazione doganale, le autorità doganali provvedono a contabilizzare l’importo dei dazi dovuti, ossia ne quantificano l’ammontare. Il pagamento dell’obbligazione doganale può essere effettuato (anche da un terzo al posto del debitore) in contanti, con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria o anche mediante compensazione.
L’importo relativo all’obbligazione doganale deve essere, altresì, pagato dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali e comunque entro dieci giorni dalla notifica al debitore della stessa (art. 108 del reg. Ue n. 952/2013). Può accadere, inoltre, che l’autorità doganale, su richiesta del debitore, proroghi, entro opportuni limiti, tale termine nel caso
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