L’hub logistico non configura stabile organizzazione
Secondo l’Agenzia il centro di immagazzinamento configura una delle eccezioni normativamente previste
Con la risoluzione n. 4 di ieri, 17 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all’art. 2 del DLgs. 147/2015, fornisce, tra l’altro, chiarimenti in merito alla configurabilità di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette.
Nel caso prospettato, un gruppo multinazionale intende realizzare un nuovo investimento articolato nelle seguenti fasi:
- incremento della produzione nello stabilimento della società ALFA con sede in Italia;
- creazione di una nuova linea di produzione nello stabilimento della società ALFA;
- creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione che servirà come piattaforma per la distribuzione nel mondo da parte di BETA, società dello stesso gruppo di ALFA, dei
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