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Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere applicati d’ufficio dall’INPS

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 gennaio 2017

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Con il messaggio n. 368 di ieri, l’INPS ha fornito alcune informazioni sui benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017, all’art. 1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della L. 407/1998 e dell’art. 3, comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206 in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
I trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti indicati vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

Al riguardo, l’INPS precisa che, sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016. Tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento.

L’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili all’INPS.
Viene infine annunciato un successivo messaggio, con il quale sarà illustrata l’attività massiva di esenzione.

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