Sempre possibile frazionare le plusvalenze delle imprese
Per la sua efficacia, è sufficiente che la ripartizione della plusvalenza si evinca dalla dichiarazione dei redditi
I soggetti imprenditori possono frazionare le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di beni di impresa ai sensi dell’art. 86 del TUIR:
- se queste sono realizzate in un massimo di cinque esercizi;
- nei casi in cui i beni (materiali o immateriali) siano posseduti da almeno tre anni.
Detta norma, inoltre, prevede esplicitamente che la scelta del frazionamento delle plusvalenze venga effettuata nella dichiarazione dei redditi.
Laddove la dichiarazione non sia presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
L’opzione per il frazionamento delle plusvalenze ai sensi dell’art. 86 del TUIR presenta alcuni vincoli:
- le quote devono essere costanti (se, ad esempio, è stata scelta la ripartizione ...
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