Non serve il VIES per provare la cessione intracomunitaria
Secondo la Corte di Giustizia Ue il regime di non imponibilità può venir meno solo se vi sia evidenza di una frode
L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità IVA applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario Ue non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati alla sussistenza di una frode e sono rispettati i requisiti sostanziali dell’operazione.
Il principio, destinato ad avere un impatto diretto nelle operazioni intracomunitarie, è stato affermato nella giornata di ieri 9 febbraio 2017 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza relativa alla causa C-21/16 (Euro Tyre).
Nella medesima direzione i giudici unionali si erano già espressi con le sentenze C-273/11 del 6 settembre 2012 (Mecsek-Gabona) e C-587/10 del 27 settembre 2012 (VSTR), sostenendo l’irrilevanza, ai fini della cessione
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