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OPINIONI

L’equo compenso contro la corsa al massacro

I commercialisti devono lottare per il riconoscimento di un compenso equo per un’attività che ha sempre più la natura di «servizio pubblico»

/ Massimo BOIDI e Sergio GIBELLI

Lunedì, 6 febbraio 2017

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Pubblichiamo l’intervento di Massimo Boidi e Sergio Gibelli, Consiglieri ODCEC Torino.

La notizia recentemente apparsa sugli organi di stampa riguardo la presentazione,da parte del Ministro della Giustizia di un disegno di legge riguardante la professione forense, con la previsione del diritto all’equo compenso “proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale”, offre lo spunto per ritornare su un argomento, che ovviamente riguarda molto da vicino anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Tutti ricorderanno come, grazie (!!) alla norma contenuta all’art. 9 del DL 1/2012, le tariffe professionali siano state abolite per tutte le categorie regolamentate, innescando, a partire da quel momento, per effetto anche di una congiuntura economica non certo favorevole, una corsa al ribasso, che ha finito per determinare una “guerra fra poveri”, a tutto discapito della qualità della prestazione professionale.

Il disegno di legge attualmente in discussione non intende in realtà introdurre in modo indistinto la tariffa professionale, ma mira a far sì che le norme sull’equo compenso, sulla base di parametri previsti dal Ministero della Giustizia, si applichino nei rapporti tra gli avvocati e i clienti di maggiori dimensioni, intendendosi per tali i soggetti diversi dai consumatori e dagli utenti: in pratica si sta parlando delle prestazioni professionali svolte nei confronti di soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

Prima di proseguire nella disamina, occorre certamente chiarirsi sul concetto di equo compenso per gli avvocati: si intende per tale la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia adottato in base all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si tratta, in questo caso, del decreto 55/2014, che è destinato a intervenire: a) quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; b) quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; c) quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

Fatta questa debita premessa, non può certamente sfuggire che sempre il Ministro della Giustizia, con proprio decreto n. 140 del 20 luglio 2012, ha adottato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi del (sopracitato) art. 9 del DL 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012”, Regolamento che, dall’art. 15 all’art. 29, dispone per quanto concerne le prestazioni rese dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, così individuate: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società.

Il neo Presidente del CNDCEC Massimo Miani, in una dichiarazione rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha affermato che le tariffe possono essere utili “soprattutto nelle attività di interesse pubblico, dove la concorrenza porta ad una diminuzione della qualità della prestazione. Penso ad esempio ai collegi sindacali o alla revisione negli enti locali, dove c’è una tariffazione, ma non è congrua rispetto al lavoro svolto e alle responsabilità. In generale le tariffe sono anche un riferimento per il cliente, che non è in grado di dare una valutazione ad una attività professionale”.
Prendendo spunto da queste parole, torniamo al decreto 140 sopra ricordato con riferimento, ad esempio, alla lettera m): c’è da chiedersi che senso abbia prevedere con decreto dei parametri, equi per definizione, visto che sono rivolti agli organi giurisdizionali, per lo svolgimento dell’attività di sindaco, quando i compensi sono già stati determinati dall’assemblea e accettati dal professionista. Delle due l’una: o questi parametri non servono a niente, dal momento che non risultano ricorsi al giudice a tal proposito, oppure, come suggerito dal Presidente Miani, diventino una volta per tutte elementi, non derogabili, per determinare l’equo compenso per un’attività che comporta l’assunzione di grandi responsabilità.

Ciò non toglie che anche i contenuti del decreto 140 andrebbero ripensati. Non sarà sfuggito al lettore attento che il dispositivo, emanato frettolosamente nel 2012, non è altro che un “copia incolla” mal riuscito del testo, articolato e oggetto di studi approfonditi, del DM 169 del 2 settembre 2010 (la nostra tariffa professionale) abrogato a suo tempo.
In effetti i parametri previsti dal DM 140/2012 contemplano solo una parte delle prestazioni della categoria: non esistono riferimenti per gli onorari a tempo, non esistono indicazioni per quelli di natura tecnica, che nella tariffa abrogata venivano strutturati all’art. 26, non esistono indicatori per i compensi su prestazioni innovative. Manca pertanto un riferimento per buona parte delle attività che, nel quotidiano, il dottore commercialista sviluppa.

Pur nella considerazione che i parametri sopra indicati restano lo “strumento” di quantificazione degli onorari da parte degli organi giurisdizionali, va riconosciuto che gli stessi, se articolati in maniera non solo equa, ma anche esaustiva e completa, possono fornire un valido supporto al commercialista per la quantificazione in via preventiva dei propri compensi, trasfondendoli nel mandato professionale che, necessariamente, il dottore commercialista andrà a stipulare.
È giunto quindi, a parere di chi scrive, il momento, anche per i dottori commercialisti, di iniziare la giusta battaglia, già intrapresa dagli avvocati, per ottenere il riconoscimento di un compenso equo per un’attività che, specie in campo tributario, ha sempre più la natura di “servizio pubblico”.

Come prima detto, senza voler fare rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, abbiamo un decreto che aiuta il giudice per determinare un compenso equo, ma la domanda che sorge spontanea è: si deve per forza litigare per ottenere il giusto riconoscimento economico, oppure prendiamo per buono quanto ivi contenuto anche per le situazioni “in bonis”?
Se poi si vorrà intervenire con un provvedimento legislativo ad hoc forse ancora meglio, ma l’importante è che la situazione si sblocchi in qualche modo, onde evitare, come detto nel titolo, un’inutile, quanto squalificante per la nostra categoria, “corsa al massacro”.

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