Il processo prosegue per la parte non rottamata
La convenienza è spesso dopo il primo grado di giudizio
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2017, ha chiarito due importanti aspetti relativi ai nessi tra rottamazione dei ruoli e pendenza del contenzioso, sui quali, come naturale, l’ultima parola spetta in ogni caso alla Commissione tributaria.
In primo luogo, la presenza di una pronuncia che ha annullato, in tutto o in parte, l’atto impugnato non osta alla definizione.
Supponiamo che il contribuente, in esito al secondo grado di giudizio, sia risultato vincitore, anche totalmente. Ciò non è ostativo alla definizione, posto che egli deve valutare il rischio di un futuro ricorso per Cassazione della parte pubblica: magari, in ragione dell’orientamento giurisprudenziale su una determinata questione, conviene rottamare (fruendo dello stralcio delle sanzioni e degli ...
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