Prosecuzione della CIGS a determinate condizioni
Con una circolare, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni per derogare i limiti di durata stabiliti dal DLgs. 148/2015
Con la circolare n. 3/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per le imprese che hanno concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015 – riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e con importanti ricadute occupazionali nell’ambito del territorio – e che intendono presentare le domande per l’accesso alla prosecuzione dei trattamenti di CIGS, oltre i limiti temporali fissati dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, i quali, lo ricordiamo, possono variare da 12 a 36 mesi in un quinquennio mobile, a seconda delle causali di intervento.
Tale possibilità di deroga ai limiti temporali di erogazione della CIGS è prevista dall’art. 42 del DLgs. 148/2015 – in seguito integrato dal DLgs. 185/2016
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