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Il fallimento è condizione di punibilità

La Cassazione ripensa la costruzione in termini di elemento costitutivo della bancarotta

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 17 febbraio 2017

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La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 3/2017, ha reso noto un importante ripensamento del suo consolidato orientamento che vede la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare.

In particolare, è annunciata l’adozione della seguente soluzione: “La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità. Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata tale condizione”. La questione attiene, quindi, alla natura della dichiarazione

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