È sottrazione fraudolenta se vanifica una riscossione anche solo ipotizzabile
La fattispecie è riconducibile alla nozione di reato di pericolo concreto
Il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art. 11 del DLgs n. 74/2000) si perfeziona con condotte, normativamente tipizzate, idonee a vanificare una procedura di riscossione erariale, anche futura e solo ipotizzabile.
Si conferma così, con la sentenza n. 7394 della Cassazione di ieri, l’orientamento dei giudici di legittimità circa la struttura del reato quale fattispecie di pericolo.
La condotta sanzionata consiste, infatti, proprio nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti, diretti ad eludere l’adempimento di obbligazioni tributarie, di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall’inosservanza delle norme tributarie, e causa del rischio di inefficacia, totale o parziale, della procedura erariale di riscossione
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