La certificazione dei modelli 231 non è sufficiente
Pur dovendosi ritenere un modello certificato, in quanto tale, idoneo, si deve prestare attenzione agli ulteriori obblighi organizzativi gravanti sull’impresa
Alcune recenti decisioni di merito, unitamente a prese di posizione delle associazioni di categoria, rischiano di introdurre un equivoco in ordine al ruolo che, nell’ambito della responsabilità da reato degli enti, assume il modello organizzativo.
Tutto origina da una previsione dell’art. 30 comma 5 del DLgs. 81/2008, in base alla quale i modelli organizzativi delle imprese, certificati come conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono, per ciò solo, rispondenti ai dettami di cui al DLgs. 231/2001 e quindi risultano idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità da reato delle persone giuridiche.
Quali siano le conseguenze, in astratto, di ...
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