Pronti i criteri per i controlli su attività e investimenti esteri non dichiarati
Definiti dall’Agenzia, serviranno per la formazione delle liste selettive, che includeranno prima di tutto chi abbia richiesto l’iscrizione all’AIRE
Il DL 22 ottobre 2016 n. 193, introducendo i commi 17-bis e 17-ter nell’art. 83 del DL 25 giugno 2008 n. 112, ha disposto che i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’AIRE siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
La norma citata precisava, poi, che le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste selettive sarebbero stati disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Il provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2017 n. 43999 dà attuazione a tale previsione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41