Diniego di interpello impugnabile per il passato
Il contribuente non solo poteva ma doveva impugnare, a titolo cautelativo
L’art. 6 del DLgs. 156/2015 stabilisce che le risposte rese dall’ente impositore a seguito di interpello non sono impugnabili autonomamente, sicché ogni contestazione va fatta in sede di ricorso contro il successivo atto impositivo.
Si tratta di un intervento normativo apprezzabile, che ha posto fine a un’annosa questione, la quale complicava non poco la vita dei difensori quando bisognava decidere il da farsi nel momento in cui giungeva la risposta negativa in seguito a un interpello disapplicativo, o ad un interpello relativo alle società di comodo.
Sul pregresso, la giurisprudenza di merito appare attualmente divisa, mentre la Corte di Cassazione ha diverse volte affermato il carattere impugnabile delle risposte rese a seguito di interpello (Cass. 5 ottobre 2012 n. 17010; ...
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