IVA di gruppo possibile anche con controllo indiretto congiunto
L’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria pare superata dall’evoluzione normativa e potrebbe essere priva di effetti antielusivi
L’Amministrazione finanziaria, nell’ormai datata C.M. n. 16/86, con un’interpretazione restrittiva, ha escluso, in merito all’applicabilità della liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72 e al DM 13 dicembre 1979, la sua estensione alle situazioni di controllo indiretto congiunto.
Si tratta di una posizione che non può più considerarsi attuale.
Si ipotizzi un gruppo societario nel quale la controllante Alfa detiene il 100% di Beta e Gamma e queste ultime detengono, ciascuna, il 49% di Delta.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in tale situazione, nella quale Alfa in pratica controlla il 98% di Delta, ancorché tramite Beta e Gamma, Delta non potrebbe far parte della liquidazione IVA di gruppo in quanto essa non è detenuta per oltre ...
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