Ricorso alla consulenza tecnica come alternativa alla mediazione
La previsione è contenuta nella L. 24/2017, con riferimento alle cause di responsabilità sanitaria
Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del DLgs. 28/2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale il previo esperimento del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione di una serie di controversie tassativamente elencate nel citato disposto normativo.
In particolare, fra le controversie previste vi sono quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Quanto, nello specifico, alle controversie per il risarcimento del danno derivante da “responsabilità sanitaria”, ...
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