Comproprietà di azioni o quote con rappresentante comune dal ruolo incerto
Sulla questione si registrano posizioni contrastanti, anche in dottrina
Gli artt. 2347 comma 1 e 2468 comma 5 c.c. dispongono che i diritti dei comproprietari di azioni o quote devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.
Ne deriva, tra l’altro, che: il rappresentante comune deve essere nominato dai comproprietari a maggioranza (secondo il valore delle quote); in caso di impossibilità di decisione, ciascun comproprietario può ricorrere all’Autorità giudiziaria, affinché provveda alla nomina del rappresentante comune in Camera di consiglio; può essere eletto rappresentante comune uno dei comproprietari o un terzo.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 18 luglio 2007 n. 15962, ragionando con riguardo all’art. 2347 comma 1 c.c., ha sottolineato come – essendo l’articolo ...
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