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LETTERE

Le somme iscritte a ruolo col codice 671T vanno trattate come sanzioni

Martedì, 28 marzo 2017

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Spettabile Redazione,
faccio seguito a una mia precedente lettera (si veda “Dire «imposta» invece che «sanzioni» non è come dire «fischi per fiaschi»”) per divulgare quanto mi è stato comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – Ufficio Riscossione sugli errori di classificazione dei codici tributo 161T e 131T contenuti nei ruoli. Come già segnalato, infatti, capita spesso (e poi si capirà il motivo di questo inciso) che tali codici tributo, pur relativi a sanzioni, siano stati classificati nel ruolo con il codice “I” di imposta anziché con quello (corretto) “S” di sanzione.

In ragione di questa errata classificazione, non più di due settimane fa, l’ufficio locale di Equitalia mi aveva riferito che tali codici non sarebbero stati oggetto di sgravio in presenza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli e mi aveva invitato a contattare l’Agenzia delle Entrate per chiedere la modifica del ruolo.
In assenza di risposte da parte dell’ufficio che aveva emesso il ruolo, qualche giorno fa ho inviato una PEC a tutte le direzioni provinciali del Veneto, alla Direzione Centrale – Ufficio Riscossione e agli uffici di Equitalia, chiedendo, a chiunque tra questi uffici fosse in grado di farlo, di fornirmi una soluzione al problema.

La mattina seguente all’invio mi è giunta una risposta scritta della Direzione Centrale – Ufficio Riscossione dalla quale si evincono due cose che, a mio avviso, varrebbe la pena divulgare.
La prima, che mi sembra di intuire dalla lettura della comunicazione, è che la problematica sollevata riguarda tutti i ruoli aventi ad oggetto sanzioni per imposte di registro emessi prima del 2015! A partire dall’istituzione del codice tributo (ante 2000) e fino al 2015, infatti, lo stesso era stato classificato con il codice “I” di imposta. L’Agenzia aggiunge che solo a partire dal 2015 è stato disposto per i nuovi ruoli il cambio della tipologia tributo erroneamente attribuita al predetto codice (671T, ndr). La platea dei soggetti interessati alla problematica, quindi, dovrebbe essere, a mio avviso, piuttosto vasta.

La seconda è che, nella sua risposta, l’Agenzia afferma che, in occasione della definizione agevolata di cui all’art. 6 del DL n. 193/2016, considerato che l’errata qualificazione effettuata in passato avrebbe comportato evidenti effetti sui termini della rottamazione delle partite di ruolo formate e consegnate anteriormente alla modifica del 2015 (ossia l’impossibilità per i contribuenti di definire senza pagamento le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni), ha provveduto a dare indicazioni a Equitalia di considerare quali sanzioni le somme iscritte a ruolo con il codice 671T.

L’Amministrazione finanziaria, quindi, conclude invitandomi a recarmi nuovamente presso gli uffici di Equitalia in quanto, probabilmente, nel corso della mia prima visita tale informazione non era ancora stata adeguatamente trasferita all’Ente della riscossione.

A questo punto mi restano da fare solo due ultime considerazioni: la prima è che spero seriamente che, ad oggi, tutti gli uffici di Equitalia abbiano ricevuto chiare istruzioni sul comportamento da tenere nei confronti di queste posizioni e che la settimana prossima non mi venga nuovamente riferito che tali codici tributo non saranno oggetto di sgravio; la seconda è che, visto il potenziale impatto della questione, forse sarebbe stata appropriata l’emissione, ad ampia diffusione, di un comunicato ufficiale da parte dell’Agenzia.


Andrea Beghetto
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

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