L’errata opzione per la compensazione non pregiudica il rimborso
Vale il principio di emendabilità della dichiarazione e l’errore è spesso subito riconoscibile dalla controparte
È ormai pacifico che, dopo le modifiche apportate all’art. 2 del DPR 322/98 dal DL 193/2016, il contribuente, in sede di accertamento o di contenzioso e a prescindere dall’avvenuta trasmissione di una dichiarazione integrativa, può far valere qualsiasi errore od omissione commesso in ambito dichiarativo, quand’anche, secondo la Cassazione, il contribuente abbia omesso di indicare un fatto che, su base normativa, è necessariamente da indicare in dichiarazione (vedasi la giurisprudenza in tema di credito d’imposta per la ricerca scientifica, in cui Cass. 3 agosto 2016 n. 16185 e Cass. 21 dicembre 2016 n. 26550 hanno sancito che il contribuente, se dimostra la spettanza del credito d’imposta, può comunque fruirne).
Un errore che si può verificare nella prassi consiste ...
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