Il doppio termine decadenziale vale anche per la somministrazione
Per la Cassazione, per applicare il nuovo regime a fattispecie insorte prima del 24 novembre 2010, non è necessaria una specifica deroga
Il doppio termine di decadenza (60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale e ulteriori 180 giorni per il ricorso al giudice) previsto dall’art. 6 della L. 604/1966, così come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 dell’efficacia della nuova disciplina, si applicano anche ai contratti di somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della stessa legge, cioè il 24 novembre 2010.
È questo il principio riaffermato dalla sentenza della Cassazione n. 9151 depositata ieri, a distanza di pochi giorni da un’analoga precedente pronuncia (Cass. 29 marzo 2017, n. 8133), con cui la Suprema Corte ha respinto, per intervenuta decadenza dall’impugnazione, il ricorso di un lavoratore volto ad ottenere
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