Compenso del custode giudiziario in base al valore delle quote societarie
Per il calcolo si fa riferimento al valore della quota e non all’intero valore della società
Ai fini della liquidazione del compenso dell’attività di custodia di quote di partecipazione di società, si deve tener conto, sulla base della tariffa di dottore commercialista ed esperto contabile di cui al precedente DM 169/2010, del valore delle quote stesse e non dell’intero valore della società.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9193, depositata ieri.
Nel caso di specie, veniva proposta opposizione ex art. 170 del DPR 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso disposto a favore di un dottore commercialista, chiamato ad espletare l’attività di custode giudiziario di quote societarie di tre società immobiliari. In particolare, come base di calcolo per l’individuazione del valore delle quote oggetto di custodia era stato assunto il ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41