Collocamento obbligatorio, niente sanzioni ridotte con le convenzioni
L’istituto della diffida prevede, per la quota d’obbligo non coperta, la richiesta di assunzione agli uffici o la stipula del contratto di lavoro
Per adempiere alla diffida ex art. 13 del DLgs. 23 aprile 2004 n. 124 e ottenere le sanzioni in misura minima, in materia di lavoratori disabili, varranno unicamente la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero la stipula del contratto individuale di lavoro con la persona disabile avviata dagli uffici.
È quanto emerge dalla recente nota n. 2283/2017, con la quale la Direzione Centrale Vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito a un proprio ufficio territoriale chiarimenti sulla corretta applicazione delle sanzioni in tema di collocamento obbligatorio, previste dalla L. 12 marzo 1999 n. 68.
La questione, posta all’attenzione dell’Agenzia ispettiva, è sorta in seguito alle modifiche introdotte alla normativa sopra richiamata dal ...
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