Il fallimento non sfugge alla comunicazione delle liquidazioni IVA
L’adempimento spetta, anche in caso di liquidazione coatta, al curatore fallimentare e al commissario liquidatore per le liquidazioni effettuate
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 31 maggio 2010 n. 78 introdotto dall’art. 4 comma 2 del DL 22 ottobre 2016 n. 193) riguarda anche i soggetti passivi IVA assoggettati a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, in caso di liquidazione coatta amministrativa, sono tenuti a presentare la citata comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili, relative al soggetto in procedura concorsuale, effettuando la liquidazione periodica IVA ex art. 74-bis comma 2 del DPR 633/72.
Non è stato precisato, invece, se i citati organi di procedura debbano comunicare i dati riguardanti le liquidazioni periodiche IVA anteriori all’apertura del fallimento o della
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