L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello
Per l’orientamento maggioritario, occorre un giudizio virtuale sull’esito della controversia
La C.T. Reg. Bologna, con la sentenza n. 690/2017, a seguito di provvedimento di autotutela e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall’ufficio, ha condannato quest’ultimo alla refusione delle spese di lite.
Secondo il collegio emiliano una simile condotta, da parte dell’ufficio, si traduce in una rinuncia al ricorso, cioè in un evento che – se non è corroborato da esplicita accettazione della compensazione delle spese per opera della controparte – comporta la condanna accessoria alla sopportazione di queste ultime.
Vale, sempre ad avviso dei giudicanti, la disposizione ex art. 44 del DLgs. n. 546/92 che, appunto, disciplina la rinuncia al ricorso (in specie: l’appello) e che, oltre ad evidenziare la possibilità concessa alle parti ...
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