Ai fini della CIGO per eventi meteo rileva anche la temperatura percepita
L’INPS, col messaggio n. 1856/2017, fornisce alle proprie sedi istruzioni per la valutazione delle richieste presentate dalle aziende
Tra le novità ex DLgs. 148/2015 sui trattamenti di integrazione salariale, trova giusto rilievo quanto previsto dall’art. 16, laddove si dispone che dal 1° gennaio 2016 i trattamenti di CIGO vengano concessi dalle sedi INPS competenti per territorio.
In seguito, con il DM 95442/2016 sono stati definiti i criteri di esame delle domande di concessione, utilizzabili in modo univoco dalle sedi dell’Istituto previdenziale presenti su tutto il territorio nazionale. Tali criteri interpretativi da utilizzare nell’ambito dell’istruttoria e concessione della CIGO sono poi stati illustrati lo scorso anno dall’INPS con la circ. n. 139/2016, mentre con il messaggio n. 1856/2017 l’Istituto ha indicato alle proprie sedi territoriali nuovi indirizzi applicativi, soffermandosi
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