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Domenica, 8 giugno 2025

LETTERE

I nuovi termini per la detrazione IVA potrebbero essere una tassa sull’errore

Venerdì, 5 maggio 2017

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Caro Direttore,
in base alle ultime modifiche sui termini per l’esercizio della detrazione IVA di cui al DL 50/2017, già qui commentate, i soggetti passivi (che bisognerebbe ricordarsi non sono “taxpayers” ma “tax collectors”) possono detrarre l’IVA sugli acquisti entro il termine ultimo della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Ci chiediamo quale sia lo scopo della modifica.
A prima vista, sotto il profilo del gettito, si tratta di un autogol: evidentemente i soggetti passivi saranno molto più attenti alla tempestività delle registrazioni e, presumibilmente, eviteranno di fare la cortesia all’erario di registrare “con calma” le fatture di acquisto.
Ma ci suona parecchio strano che in questi tempi di ristrettezze si pensasse ad un provvedimento negativo per le casse erariali senza nemmeno pubblicizzarlo come riduzione della pressione fiscale.

A pensar male, si potrebbe ritenere che si tratti di una nuova forma impositiva, ovvero di una tassa sull’errore. Talvolta persino incolpevole.
Ecco alcuni esempi che, in barba al principio della neutralità fiscale, possono causare ai soggetti passivi un danno per indetraibilità in condizioni per cui non vi è nemmeno un potenziale danno per l’erario da tutelare:
- imposta esigibile nel dicembre 2016 (beni spediti a dicembre) e fattura ricevuta a maggio 2017. Si badi che negli antichi tempi in cui il diritto tributario era un “sistema”, sebbene vi fosse una limitazione temporale analoga (le fatture di acquisto dovevano essere registrate entro il mese successivo al ricevimento, ma il contribuente poteva esercitare il diritto in sede di dichiarazione annuale ex art. 28 comma 4 vigente sino al 31 dicembre 1997), il termine a quo decorreva dal ricevimento della fattura. Ora invece il termine dipende dall’effettuazione dell’operazione ma ciò nonostante l’imposta è detraibile solo sulla base della fattura;
- operazione fatturata inizialmente con IVA al 10%, poi integrata al 20% successivamente al termine per l’invio della dichiarazione;
- fattura smarrita di cui ci si avvede soltanto al momento del sollecito da parte del fornitore;
- operazione erroneamente non autofatturata nei termini, ma che avrebbe dato diritto alla detrazione;
- rettifiche sulla imponibilità e/o sulle aliquote applicate in sede di accertamento tributario, in un contesto nel quale (dice la Cassazione) l’acquirente ha solo l’onere di verificare taluni aspetti formali della fattura e la sua corrispondenza ai fatti, ma non anche di entrare nel merito delle valutazioni giuridiche dell’acquirente.

Peraltro, non mi è chiarissimo come opererà questa innovazione rispetto alle ordinarie regole sul ravvedimento operoso. Essendo la novità legislativa temporalmente successiva alle regole generali sul ravvedimento, ed avendo carattere di specialità, ho l’impressione che all’errore della tardiva registrazione (che invero è pure un favore finanziario per l’erario e un danno di per sé per il soggetto passivo) non vi sia rimedio.

Che sia un modo per aumentare le entrate erariali senza aumentare le tasse?
Spero vivamente di essermi sbagliato e che qualcuno mi smentisca.


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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