Per l’assistenza ai migranti, agevolazioni ai fini IVA
La risposta a un’interrogazione parlamentare precisa che è possibile godere del regime di esenzione per il complesso dei servizi forniti
L’art. 10 comma 1 n. 27-ter del DPR 633/72 riconosce l’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali “rese in favore dei migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”.
Secondo la norma citata, il beneficio dell’esenzione è attribuito alle prestazioni effettuate da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica (art. 41 della L. 833/78), enti aventi finalità di assistenza sociale e ONLUS.
Prima dell’inserimento dei “migranti” tra i destinatari della richiamata disposizione (ad opera della L. 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007), l’Amministrazione finanziaria aveva comunque riconosciuto il beneficio dell’esenzione per le prestazioni di gestione dei centri di accoglienza, ...
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