Contro il finanziamento del terrorismo fondi e risorse congelati per sei mesi
Il nuovo limite, eventualmente rinnovabile, rende «indisponibili» le ricchezze detenute dai soggetti designati nelle liste internazionali e nazionali
Le disposizioni di contrasto al finanziamento del terrorismo sono recate dai decreti legislativi 231/2007 e 109/2007, entrambi profondamente modificati dal decreto di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, al fine di allineare le disposizioni nazionali alle previsioni comunitarie e internazionali.
La fondamentale misura di contrasto, disciplinata dal DLgs. 109/2007 e introdotta per la prima volta dall’ONU nel 1999, è il congelamento di fondi (ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. f), attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, tra cui contanti, depositi, assegni, titoli e strumenti finanziari, titoli rappresentativi di merci, crediti, interessi e dividendi) e di risorse economiche (ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. i), attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e beni, mobili
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41