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Contro il finanziamento del terrorismo fondi e risorse congelati per sei mesi

Il nuovo limite, eventualmente rinnovabile, rende «indisponibili» le ricchezze detenute dai soggetti designati nelle liste internazionali e nazionali

/ Teresa ARAGNO

Venerdì, 16 giugno 2017

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Le disposizioni di contrasto al finanziamento del terrorismo sono recate dai decreti legislativi 231/2007 e 109/2007, entrambi profondamente modificati dal decreto di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, al fine di allineare le disposizioni nazionali alle previsioni comunitarie e internazionali.

La fondamentale misura di contrasto, disciplinata dal DLgs. 109/2007 e introdotta per la prima volta dall’ONU nel 1999, è il congelamento di fondi (ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. f), attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, tra cui contanti, depositi, assegni, titoli e strumenti finanziari, titoli rappresentativi di merci, crediti, interessi e dividendi) e di risorse economiche (ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. i), attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e beni, mobili

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