Ultrattività degli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento
Il curatore mantiene la legittimazione processuale per i giudizi ancora pendenti
Il CNDCEC, nel documento “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall.” (cfr. Informativa n. 30/2017), ha precisato che la chiusura del fallimento con giudizi pendenti rappresenta un caso di chiusura per ripartizione finale dell’attivo (art. 118, comma 2, terzo periodo del RD 267/42 – L. Fall.), al quale non si applicano deroghe o eccezioni.
Di conseguenza, la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese della società deve essere presentata dal curatore fallimentare, così come per l’ipotesi più generale di chiusura del fallimento a seguito di riparto dell’attivo, anche in presenza di giudizi pendenti; la persona fisica ritorna debitrice per i debiti non soddisfatti dalla procedura fallimentare (salvo l’esdebitazione).
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