Voluntary disclosure-bis al test dei nuovi Paesi collaborativi
Per la disapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni, dev’essere in vigore un accordo per lo scambio di informazioni
Per comprendere se sia possibile beneficiare al massimo degli effetti premiali che caratterizzano la procedura di voluntary disclosure-bis c.d. “internazionale” occorre guardare con attenzione allo Stato estero in cui si trovano gli investimenti che si intende regolarizzare.
Secondo quanto previsto dall’art. 5-octies del DL 167/90, il raddoppio dei termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni da quadro RW non opera se:
- tra l’Italia e il Paese estero sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016) un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello OCSE, sotto forma di Convenzione contro le doppie imposizioni o di TIEA;
- venga posta in essere una forma
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