L’acquirente comunitario che rivende subito effettua un’operazione interna
Con due cessioni successive e un solo trasporto intracomunitario la non imponibilità IVA è imputabile a una sola delle operazioni
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza di ieri 26 luglio 2017, resa sulla causa C-386/16, ha sancito che la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall’IVA (ossia non costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile IVA) qualora, prima di concludere l’operazione di cessione, l’acquirente identificato ai fini IVA in un secondo Stato membro informi il fornitore che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Paese Ue e trasportarli a destinazione.
Tutto ciò a condizione che tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e che i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro al Paese Ue di destinazione.
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