Requisiti dei certificati di origine assenti nel codice doganale Ue
Le regole di compilazione non son più previste espressamente, ma riportate nelle Linee guida Eurochambres
L’art. 61 del reg. 952/2013 (CDU) prevede che, se nella dichiarazione doganale è indicata un’origine delle merci ai sensi della relativa normativa unionale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare tale origine. In caso, poi, di ragionevoli dubbi, tali autorità possono invitare a produrre qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle disposizioni stabilite dalla normativa Ue.
In attuazione di tali principi, è stato previsto che per i prodotti originari di Paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali deve essere redatto un certificato di origine, utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-14 al reg. UE n. 2015/2447 (cfr ...
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