Diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale con prescrizione breve
La Cassazione ha ribadito che a tale diritto, subentrante in caso di decesso del socio di sas, si applica il termine quinquennale
In tema di diritto alla liquidazione della quota del socio di società di persone deceduto, spettante agli eredi di quest’ultimo ex art. 2284 c.c., il termine prescrizionale da applicarsi ha durata quinquennale, ai sensi dell’art. 2949 c.c.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 31 luglio 2017 n. 18963, ha rievocato le statuizioni di una precedente pronuncia (Cass. 23 ottobre 2014 n. 22574).
L’art. 2284 c.c. stabilisce che, “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Nel caso di specie, il liquidatore pro tempore di una sas ...
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