Decreto presidenziale contestabile solo con reclamo al Collegio
Se il reclamo non è presentato entro i trenta giorni, l’effetto è simile a quello del giudicato
Nel momento in cui sono scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, quindi i trenta giorni dalla notifica del ricorso per il ricorrente e i sessanta giorni dalla notifica del ricorso per il resistente, il Presidente della sezione a cui il ricorso è stato in precedenza assegnato effettua un suo esame preliminare.
Se il Presidente nota una causa di inammissibilità manifesta del ricorso, può rilevarla con proprio decreto.
Si tratta, è bene specificarlo, di una semplice facoltà, siccome l’inammissibilità, quand’anche manifesta, ben può essere dichiarata in udienza.
Si può trattare, per fare i casi più semplici, di ricorso notificato senza il rispetto dei sessanta giorni di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92, o di costituzione in giudizio del ricorrente tardiva (art.
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