Impedito controllo solo con condotte «attive»
La Corte di Cassazione esclude la rilevanza penale della mancata messa a disposizione di parte della documentazione sociale
Ai sensi dell’art. 2625 c.c., gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se, però, la condotta cagiona un danno ai soci acquista rilevanza penale, applicandosi la reclusione fino a un anno (e si procede a querela della persona offesa). La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 39443 della Cassazione, depositata ieri, il socio accomandatario di una sas metteva a disposizione del socio accomandante solo una parte della documentazione richiesta ai ...
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